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Stato Civile

INFORMAZIONI GENERALI

AVVISO

A partire dal 1 gennaio 2018, tutti i certificati di stato civile (nascita, matrimonio e morte), come tutti gli altri atti in lingua straniera, dovranno essere prodotti a questo Ufficio muniti di traduzione integrale in lingua italiana effettuata da uno dei traduttori di riferimento di questo Consolato Generale.

La legalizzazione della firma del traduttore, da parte dell’Ufficio consolare, è soggetta all’applicazione della percezione consolare. Clicca qui per la lista dei traduttori e la tabella consolare (Legalizzazione atti – artt. 7 e 69).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI

La richiesta al Consolato di inviare in Italia atti di stato civile per la trascrizione presso il Comune competente avviene per posta, non è necessario un appuntamento di persona.

La documentazione (indicata nei paragrafi seguenti), corretta e completa, deve essere inviata per posta all’attenzione della sezione “Stato Civile”, all’indirizzo: 

Consulate General of Italy
136 Beverley Street
Toronto, M5T 1Y5 ON

Si raccomanda di includere nella busta anche un’ulteriore busta “Xpress post” precompilata nella sezione destinatario per la restituzione dei documenti, in caso di pratiche incomplete.

Attenzione: se la pratica può essere lavorata in quanto corretta e completa, i documenti originali non vengono restituiti.

TRASCRIZIONE IN ITALIA DI ATTI DI STATO CIVILE

Il Consolato Generale d’Italia a Toronto, competente per i servizi consolari erogati ai cittadini italiani che risiedono in questa circoscrizione consolare e che sono iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), provvede a trasmettere ai Comuni in Italia gli atti di nascita, matrimonio e morte emessi dalle Autorità canadesi, per la relativa trascrizione.

I documenti sotto indicati possono essere presentati per posta a questo Consolato Generale, oppure consegnati/inviati ai Vice Consoli Onorari o ai Corrispondenti Consolari.

  • La documentazione deve essere presentata in originale e
  • deve essere in formato “Certified Copy of Registration” (Long Form). Si precisa che il formato “wallet size” dei certificati non è valido per la trascrizione e quindi non potrà essere accettato. Per maggiori informazioni sui certificati di stato civile si prega di consultare il sito web delle rispettive Province: per l’Ontario, per il Manitoba e per i Territori del Nord Ovest.
    Il Consolato NON restituisce la documentazione presentata in originale.
  • Sono soggette a pagamento della percezione consolare la legalizzazione dell’atto di stato civile e della firma del traduttore (artt. 7 e 69 della Tariffa Consolare)


COME RICHIEDERE LA TRASCRIZIONE

1) Compilare il relativo modulo di richiesta di trascrizione atti di stato civile, avendo cura di indicare il Comune di ultima residenza in Italia (dove saranno trascritti gli atti);

2) Allegare una fotocopia del passaporto italiano o di documento di riconoscimento valido con fotografia del richiedente (con foto e firma);

3) Allegare tutti i documenti originali di stato civile di cui si chiede la trascrizione, nonché le traduzioni originali in lingua italiana. Per i dettagli relativi a ogni singolo atto di stato civile, consultare l’apposita voce di menu (Nascita, Matrimonio, Morte).

ATTI DI STATO CIVILE RILASCIATI FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Per la traduzione e legalizzazione degli atti di Stato Civile rilasciati in paesi diversi dal Canada o fuori dalla circoscrizione territoriale di questo Consolato Generale, occorrerà fare riferimento alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente.


INFORMAZIONI PER UTENTI NON RESIDENTI

Il Consolato provvede alla legalizzazione dei certificati rilasciati dalle autorità di stato civile relativi a utenti non residenti presso questa circoscrizione consolare.
A tal fine l’interessato dovrà:

1) inviare il certificato originale, munito di traduzione, di cui si chiede la legalizzazione. Per la traduzione rivolgersi ad uno dei traduttori di riferimento di questo Ufficio (cliccare qui per l’elenco). IL CONSOLATO NON EFFETTUA TRADUZIONI. 

2) Pagare in contanti la percezione consolare prevista per la legalizzazione dell’atto di stato civile oltre che quella per la legalizzazione della traduzione (artt. 7 e 69).