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Istanze di cambiamento del nome e cognome


ATTENZIONE: Dall’11 gennaio 2024, in Canada è entrata in vigore la Convenzione dell’Aja sull’Apostille. Le Autorità canadesi hanno modificato di conseguenza le procedure per l’autentica di certificati e documenti canadesi da far valere all’estero. In molti casi, il doppio passaggio (autentica di Global Affairs Canada o Servizio Provinciale e legalizzazione del Consolato) non è più necessario, è invece sufficiente l’Apostille emessa dagli uffici canadesi competenti.

Dal 1 gennaio 2025, il Consolato non legalizza più atti di stato civile canadesi. Tutti gli atti di stato civile canadesi devono essere apostillati dalle autorità canadesi competenti.


AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Nell’ordinamento italiano, il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale.
Pertanto, le richieste potranno essere ammesse solo  in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata  documentazione e da solide e significative motivazioni : cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

COGNOME DELLA DONNA

La donna italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Può (ma non è obbligatorio), richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.

COME FARE PER CHIEDERE DI CAMBIARE NOME E/O COGNOME

Qualunque cittadino che intenda cambiare il proprio cognome/nome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Ministro dell’Interno, a seguito di istanza da inoltrare al Prefetto territorialmente competente in base alla residenza del richiedente.

Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone l’istruttoria e la trasmette al Ministero dell’Interno con il proprio parere.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Ministro dell’Interno, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.

Se l’interessato è nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede.

Se l’interessato è residente all’estero, ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita.

Se, infine, l’interessato è nato all’estero, ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.

Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto) il sunto della domanda.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’Interno.

Trascorso questo termine di trenta giorni senza che sia stata proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente  per il successivo inoltro al Ministero:

  1. un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
  2. la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Cambio nome o cognome ridicolo o rivelante origine naturale

Qualunque cittadino che intende cambiare nome o aggiungerne un altro al proprio oppure vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda al Prefetto territorialmente competente in base al luogo di residenza dell’interessato o al Prefetto nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove è registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il Prefetto, esperita l’istruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini già indicati per le richieste di competenza del Ministro.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

La richiesta

La richiesta in tutti i casi suindicati può essere presentata solo da cittadini italiani.
La richiesta può essere formulata direttamente dall’interessato ovvero da altra persona  munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.

Le richieste devono essere inoltrate al Prefetto competente. Si precisa che, nei casi di istanze presentate da cittadini residenti all’estero, queste saranno inoltrate per il tramite dell’autorità consolare al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del comune di iscrizione all’AIRE.
Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all’estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il comune di iscrizione all’AIRE dell’interessato.

Documentazione richiesta

La documentazione da produrre varia in relazione al tipo di richiesta fatta.

Cambio cognome e nome per maggiorenni

Documentazione richiesta (la modulistica è disponibile a fondo pagina)

  1. Istanza in bollo;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita,  la residenza, lo  stato di famiglia e la cittadinanza, in alternativa, i relativi certificati;
  3. estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune dove l’atto è stato trascritto;
  4. Atto di nascita canadese (Certified copy of registration of Birth) con amendment per cambio nome/cognome apostillato dall’Autorità canadese competente;
  5. Traduzione dell’atto di nascita effettuata da un traduttore registrato con questo Consolato Generale da apostillare a cura dell’Autorità canadese  competente o legalizzata dal Consolato;
  6. Certificate of Change of name apostillato dall’Autorità canadese competente;
  7. Traduzione del Change of Name effettuata da un traduttore registrato con questo Consolato Generale da apostillare a cura dell’Autorità canadese o legalizzare da parte di questo Consolato Generale;
  8. eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta (motivazione da inserire anche nella dichiarazione sostitutiva di certificazione);
  9. fotocopia di un documento di identità.

Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato, il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto.

In caso di richieste relative a minorenni, si prega di contattare l’indirizzo toronto.anagrafe@esteri.it.

Costi

Per informazioni in merito ai costi  (imposte di bollo, legalizzazioni), si prega di contattare l’indirizzo email toronto.anagrafe@esteri.it.

 Riferimenti normativi

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 84 e segg.

 MODULISTICA

  1. Istanza cambiamento nome per maggiorenni
  2. Istanza cambiamento cognome per maggiorenni
  3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione per maggiorenni