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Pensioni e sicurezza sociale

Tra Italia e Canada è in vigore un Accordo di sicurezza sociale firmato nel 1977.

Si riassumono di seguito le principali norme in materia pensionistica.

1. PENSIONE DI VECCHIAIA: in virtù della legge 335/95, il diritto a richiedere la pensione di vecchiaia è condizionato al possesso da parte del lavoratore di almeno 20 anni di contributi, di 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne.

2. PENSIONE DI ANZIANITÀ: in virtù dalla legge 335/95, il diritto alla pensione di anzianità del lavoratore dipendente si consegue al raggiungimento di un’anzianità pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica o con il raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

3. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: l’assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue qualifiche professionali, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve avere 5 anni di assicurazione e di contribuzione: di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti alla domanda di assicurazione.
L’assegno è riconosciuto per la durata di 3 anni e può essere confermato previa revisione da parte dell’INPS su domanda dell’interessato per periodi della stessa durata. Dopo 3 riconoscimenti successivi, l’assegno viene confermato in via definitiva. L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti.

4. PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITÀ: la pensione ordinaria di invalidità spetta all’assicurato che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per avere diritto alla pensione, l’assicurato deve poter far valere 5 anni di assicurazione e 5 anni di contribuzione; di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti la domanda di assicurazione. La pensione è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione calcolata in base ai contributi che il lavoratore avrebbe maturato se avesse potuto continuare a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile.

5. PENSIONE AI SUPERSTITI: la pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto ed assume la denominazione di “pensione di reversibilità”, se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e di “pensione indiretta” se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma al momento della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità.
I familiari che hanno diritto alla pensione sono:
– il coniuge e i figli che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili;
– i genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto;
– (in assenza di tali beneficiari) fratelli celibi e sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto.

6. PENSIONE SOCIALE: la pensione sociale viene concessa ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti abitualmente nel territorio nazionale privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa e i cui redditi, compresi quelli del coniuge, siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

Per maggiori informazioni, consultare la lista dei Patronati (il link si apre in una nuova scheda) operanti in questa circoscrizione consolare.