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Unioni civili

Trascrizione in Italia di atti di unione civile o di matrimonio costituiti all’estero tra persone dello stesso sesso.

Con Legge n. 76 del 20.05.2016, entrata in vigore il 05.06.2016 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.144 del 23.07.2016, entrato in vigore il 29.07.2016, è possibile richiedere, per il tramite dell’Autorità Consolare, al Comune italiano competente, la trascrizione degli atti costituiti all’estero sia di matrimonio che di unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 8, comma 3).

Pertanto, il cittadino italiano che all’estero, secondo la legge locale, abbia contratto unione civile o matrimonio con persone dello stesso sesso può richiedere la trascrizione di tali atti, anche se avvenuti prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge n. 76/2016.

I suddetti atti verranno trascritti nell’ordinamento italiano quali “unioni civili” nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune (art. 9, comma 1, DPCM 144/2016).

Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule di “unito o unita civilmente” (art.7, comma 2, DPCM 144/2016).

Per ottenere la trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso conseguito in Canada, nei territori rientranti nella circoscrizione di questo Consolato Generale, è necessario inviare per posta (anche a mezzo corriere) i seguenti documenti , all’indirizzo:

Consolato Generale d’Italia
136 Beverley StreeT
Toronto, M5T 1Y5, ON

1. modulo per la trascrizione; si prega di indicare tutte le notizie richieste, in particolare, il luogo e la data dell’unione civile (o del matrimonio), il precedente stato civile;

2. Atto di Unione Civile o Matrimonio in originale (Same-Sex Marriage Certificate or Civil Union Certificate). L’atto deve essere munito di Apostille* e traduzione integrale in italiano, effettuata da uno dei traduttori certificati ATIO indicati sulla lista disponibile qui.

3. Fotocopia passaporto o patente del richiedente (con foto e firma).

4. Fotocopia del certificato di nascita dell’unito/a civilmente non italiano (se applicabile).


*APOSTILLE, CHE COS’E’ E COME OTTENERLA
Il Canada ha recentemente aderito alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille, di cui l’Italia fa parte già da tempo. L’Apostille è una sorta di certificato che accompagna il documento a cui si riferisce e che ha lo scopo di facilitare il riconoscimento di atti formati all’estero tra i Paesi che aderiscono alla Convenzione.
Dall’11 gennaio 2024, se un documento emesso in Canada deve essere fatto valere in Italia, l’utente dovrà richiedere l’Apostille a Global Affairs Canada (GAC) per tutti i documenti emessi o notarized in Manitoba e NWT, così come nel caso di documenti del Governo federale, o all’Official Documents Service  (Ministry for Public and Business Service Delivery) – per tutti i documenti emessi o notarized in Ontario.
Cliccare qui per informazioni su come richiedere l’Apostille al GAC
Cliccare qui per informazioni su come richiedere l’Apostille all’Official Documents Service dell’Ontario

Se un documento è dotato di Apostille, il Consolato non deve legalizzarlo affinché sia valido in Italia. In ogni caso, dal 1 gennaio 2025, il Consolato non legalizza più atti di stato civile, certificati o altri documenti ufficiali canadesi. Pertanto, tali documenti devono essere sempre muniti di Apostille, rilasciata dalle Autorità canadesi competenti.

TRADUZIONI EFFETTUATE DA TRADUTTORI CERTIFICATI ATIO:

Il Consolato continua a legalizzare le traduzioni effettuate dai traduttori certificati ATIO con firma depositata in Consolato (elenco disponibile qui), senza necessità di richiedere l’Apostille. Per ogni legalizzazione, è dovuto il pagamento della tariffa consolare (art. 69).

Se ci si vuole rivolgere a traduttori non inclusi nell’elenco dei traduttori con firma depositata, è possibile farlo ma l’utente dovrà poi:

  1. far legalizzare (notarize) la traduzione da un notary pulic/avvocato abilitato all’esercizio della professione in  Canada e
  2. richiedere successivamente il rilascio dell’Apostille al GAC o all’Official Documents Service dell’Ontario, a seconda del luogo in cui la traduzione è stata notarized.

Una volta apostillata, la traduzione non necessita di ulteriore legalizzazione del Consolato.

La percezione consolare (art. 69 indicato sopra) deve essere inclusa nella busta contenente tutti i documenti necessari per la pratica, sotto forma di money order/bank draft per l’importo esatto, in dollari canadesi, intestato al Consolato Generale d’Italia a Toronto.
In caso di  dubbi sulla percezione consolare dovuta, contattare toronto.anagrafe@esteri.it.

 


Attenzione

Il Consolato NON restituisce la documentazione originale.

– Si lavorano solo richieste pervenute complete di tutta la documentazione necessaria. Solo in caso di documentazione non corretta o non completa, se l’interessato desidera la restituzione della pratica, dovrà inserire nella busta anche un’ulteriore busta (XpressPost o di corriere) pre-affrancata e pre-indirizzata.