Trascrizione in Italia di atti di unione civile o di matrimonio costituiti all’estero tra persone dello stesso sesso.
Con Legge n. 76 del 20.05.2016, entrata in vigore il 05.06.2016 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.144 del 23.07.2016, entrato in vigore il 29.07.2016, è possibile richiedere, per il tramite dell’Autorità Consolare, al Comune italiano competente, la trascrizione degli atti costituiti all’estero sia di matrimonio che di unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 8, comma 3).
Pertanto, il cittadino italiano che all’estero, secondo la legge locale, abbia contratto unione civile o matrimonio con persone dello stesso sesso può richiedere la trascrizione di tali atti, anche se avvenuti prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge n. 76/2016.
I suddetti atti verranno trascritti nell’ordinamento italiano quali “unioni civili” nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune (art. 9, comma 1, DPCM 144/2016).
Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule di “unito o unita civilmente” (art.7, comma 2, DPCM 144/2016).
Per ottenere la trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso conseguito in Canada, nei territori rientranti nella circoscrizione di questo Consolato Generale, è necessario inviare per posta i seguenti documenti , all’indirizzo:
Consolato Generale d’Italia
136 Beverley StreeT
Toronto, M5T 1Y5, ON
1. modulo per la trascrizione; si prega di indicare tutte le notizie richieste, in particolare, il luogo e la data dell’unione civile (o del matrimonio), il precedente stato civile;
2. Atto di Unione Civile o Matrimonio in originale (Same-Sex Marriage Certificate or Civil Union Certificate). L’atto deve essere munito di traduzione integrale in italiano, effettuata da uno dei traduttori certificati ATIO indicati sulla lista disponibile qui. La firma dell’ufficiale di stato civile canadese sull’atto originale e la firma sulla traduzione integrale in italiano devono essere legalizzati da questo Consolato. Le legalizzazioni sono soggette a percezione consolare (artt. 7 e 69 della Tariffa consolare).
3. Fotocopia passaporto o patente del richiedente (con foto e firma).
4. Fotocopia del certificato di nascita dell’unito/a civilmente non italiano (se applicabile).
5. Money order intestato al Consolato Generale d’Italia a Toronto, per l’importo esatto in dollari canadesi dovuto per le legalizzazioni sopra citate (artt. 7 e 69 della Tariffa Consolare). In caso di dubbi sull’importo, contattare l’indirizzo toronto.anagrafe@esteri.it.
Attenzione
– Il Consolato NON restituisce la documentazione originale.
– Si lavorano solo richieste pervenute complete di tutta la documentazione necessaria. Solo in caso di documentazione non corretta o non completa, se l’interessato desidera la restituzione della pratica, dovrà inserire nella busta anche un’ulteriore busta pre-affrancata e pre-indirizzata.