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Trascrizione nascita, matrimonio, morte

TRASCRIZIONE IN ITALIA DI ATTI DI STATO CIVILE

Il Consolato Generale d’Italia a Toronto, competente per i servizi consolari erogati ai cittadini italiani che risiedono in questa circoscrizione consolare e che sono iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), provvede a trasmettere ai Comuni in Italia gli atti di nascita, matrimonio e morte emessi dalle Autorità canadesi, per la relativa trascrizione.

  • I documenti sotto indicati devono essere inviati per posta a questo Consolato Generale (136 Beverley Street, M5T 1Y5, Toronto, Ontario), oppure presentati/inviati ai Vice Consolati Onorari o ai Corrispondenti Consolari.
  • La documentazione deve essere presentata in originale.
    Deve essere in formato “Certified Copy of Registration” (Long Form). Si precisa che il formato “wallet size” dei certificati non è valido per la trascrizione e quindi non potrà essere accettato. Per maggiori informazioni sui certificati di stato civile si prega di consultare il sito web delle rispettive Province: per l’Ontario, per il Manitoba e per i Territori del Nord Ovest.
  • Il Consolato NON restituisce la documentazione presentata in originale.
  • E’ necessario pagare le percezioni consolari dovute per la legalizzazione dell’atto di stato civile e della firma del traduttore (artt. 7 e 69 della Tariffa consolare). In caso di spedizione postale di documenti, è possibile includere un money order intestato al Consolato Generale d’Italia a Toronto, avendo cura di verificare l’importo esatto in dollari canadesi dovuto per il servizio.
  • Se la documentazione è completa e corretta, la pratica viene lavorata. Se la documentazione è carente o non corretta, la pratica non viene lavorata e la documentazione non viene restituita, a meno che l’interessato non includa nella busta di spedizione una busta “Xpress Post” pre-affrancata e pre-indirizzata.
  • Nel richiedere la trascrizione di detti atti è necessario indicare il Comune di ultima residenza in Italia.


COME RICHIEDERE LA TRASCRIZIONE

RICHIESTA TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA

  1. Modulo di richiesta trascrizione atto di nascita;
  2. Atto di nascita in originale(“Certified Copy of Registration of Birth”, i certificati formato “wallet size” non potranno essere accettati.) rilasciato dal Registrar General in Ontario, Manitoba e North West Territories, munito di traduzione integrale in lingua italiana in originale effettuata da uno dei traduttori di riferimento di questo Consolato Generale. La legalizzazione della firma dell’ufficiale di stato civile sull’atto di nascita e  quella del traduttore saranno soggette all’applicazione delle percezioni consolari (artt. 7 e 69 della Tariffa Consolare). Cliccare qui per una lista dei traduttori certificati ATIO.
  3. La percezione consolare (artt. 7 e 69 indicati sopra) deve essere inclusa nella busta, sotto forma di money order/bank draft per l’importo esatto, in dollari canadesi, intestato al Consolato Generale d’Italia a Toronto.
  4. Fotocopia passaporto o patente del richiedente(con foto e firma).
  5. Fotocopia passaporto del minore (se disponibile).
  6. Qualora il matrimonio dei genitori del minore, celebrato all’estero, non fosse stato ancora trascritto in Italia è necessario farlo prima della trascrizione della nascita dei figli (vedere indicazioni di seguito).
  7. Fotocopia del Certificato di Nascita del genitore non italiano (ove applicabile) e del passaporto rilasciato dal Paese d’origine
  8. Fotocopia del certificato di nascita “wallet size” del genitore non italiano nato in Canada
  9. Fotocopia del certificato di nascita “long form” con indicazione del luogo di nascita e NON della Contea del genitore non italiano nato negli Stati Uniti

RICHIESTA TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO:

1. Modulo di richiesta trascrizione atto di matrimonio.

2. Atto di matrimonio in originale (“Certified Copy of Registration of Marriage”, i certificati formato “wallet size” non potranno essere accettati) rilasciato dal Registrar General in Ontario, Manitoba e North West Territories. L’atto deve essere munito di traduzione integrale in lingua italianain originale effettuata da uno dei traduttori di riferimento di questo Consolato Generale. La legalizzazione della firma dell’ufficiale di stato civile sull’atto di matrimonio e  quella del traduttore saranno soggette all’applicazione delle percezioni consolari( 7 e 69 della Tariffa Consolare). Cliccare qui per una lista dei traduttori certificati ATIO. La percezione consolare (artt. 7 e 69 indicati sopra) deve essere inclusa nella busta, sotto forma di money order/bank draft per l’importo esatto, in dollari canadesi, intestato al Consolato Generale d’Italia a Toronto.

3. Fotocopia passaporto o patente del richiedente (con foto e firma).

4. Fotocopia del certificato di nascita del coniuge non italiano (se applicabile) e del passaporto emesso dal Paese di origine

5. Fotocopia del certificato di nascita “wallet size” del genitore non italiano, se nato in Canada

6. Fotocopia del certificato di nascita “long form” con indicazione del luogo di nascita e NON della Contea del genitore non italiano, se nato negli Stati Uniti

N.B. I certificati di matrimonio rilasciati dalla Chiesa/Parrocchia o da altre autorità religiose non sono validi per la trascrizione.

RICHIESTA TRASCRIZIONE ATTO DI MORTE

1. Modulo richiesta trascrizione atto di morte;

2. Atto di morte in originale (“Certified Copy of Registration of Death”) rilasciato dal Registrar General in Ontario, Manitoba e North West Territories, munito di traduzione integrale in lingua italiana effettuata da uno dei traduttori di riferimento di questo Consolato Generale. L’atto deve essere munito di traduzione integrale in lingua italiana effettuata da uno dei traduttori di riferimento di questo Consolato Generale. La legalizzazione della firma dell’ufficiale di stato civile sull’atto di morte e  quella del traduttore saranno soggette all’applicazione delle percezioni consolari (artt. 7 e 69 della Tariffa Consolare). Cliccare qui per una lista dei traduttori certificati ATIO.

3. Fotocopia passaporto o patente del richiedente (con foto e firma).

4. Fotocopia del certificato di nascita del defunto.

N.B. I certificati di morte rilasciati dalla Funeral Home/Agenzia di pompe funebri non sono validi per la trascrizione.


ATTI DI STATO CIVILE RILASCIATI FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Per la traduzione e legalizzazione degli atti di Stato Civile rilasciati in Paesi diversi dal Canada o fuori dalla circoscrizione territoriale di questo Consolato Generale (ad esempio atti di stato civile del British Columbia o Saskatchewan), occorrerà fare riferimento alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente.

INFORMAZIONI PER NON RESIDENTI 

Questo Consolato è competente per la legalizzazione dei certificati di stato civile emessi dalle autorità locali (canadesi) nella circoscrizione del Consolato Generale e, in particolare, in Ontario (con alcune eccezioni), Manitoba e Territori del Nord Ovest.

Per la legalizzazione di questi atti, è necessario inviare per posta all’indirizzo del Consolato:

1) I certificati originali da legalizzare, unitamente alla traduzione effettuata da un traduttore certificato ATIO. Per l’elenco di traduttori qui noti, cliccare qui.
Questo Consolato non fornisce servizio di traduzione. 
2) Il pagamento della tariffa consolare dovuta per la legalizzazione degli atti di stato civile e relativa traduzione (Artt. 7 e 69 della Tariffa Consolare). In caso di dubbi relativi all’esatto ammontare dovuto, contattare toronto.anagrafe@esteri.it.
3) Una busta pre-affrancata Xpress Post con numero di tracciamento per la restituzione del documento legalizzato.
Le tariffe consolari subiscono variazioni ad ogni cambio di trimestre, in ragione delle fluttuazioni del tasso di cambio. Si raccomanda di NON inviare buste contenenti money order nei 10 giorni lavorativi precedenti il cambio di trimestre (i cambi di trimestre avvengono il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), in quanto le tariffe potrebbero subire variazioni prima che la pratica venga lavorata. Se l’importo del money order non è esatto, la pratica non può essere trattata e deve essere restituita al mittente o viene sospesa fino alla ricezione delle integrazioni richieste.