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CENNI NORMATIVI
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matri-monio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
•Legge n. 123/1983
•Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
•Legge n. 94/2009
•Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
•D.L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
•D.L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020
•D.L. n. 36/2025 e Legge di conversione n. 74/2025
REQUISITI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA
•Residenza nella circoscrizione consolare:
Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: “Procedura – Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza”). Per gli utenti che intendano rivolgersi al Consolato Generale di Toronto, si prega di verificare che la propria residenza sia nella circoscrizione consolare di questa Sede.
Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
•Termini di presentazione:
La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita.
Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
•Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
•Situazione penale:
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
•Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
•Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi
DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA
•Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Per chi è nato in Canada, l’atto di nascita integrale deve essere richiesto nella forma Long form birth certificate – Certified Copy of Registration of Birth. I certificati emessi in Ontario, Manitoba e i Territori del Nord Ovest dovranno essere apostillatie accompagnati da una traduzione in italiano tramite un traduttore certificato (ATIO in Ontario): in questo caso, secondo procedura canadese, sarà necessario notarizzare (notarize ) la traduzione prima di farvi apporre una nuova Apostille (il long form birth certificate deve già essere apostillato).
Se la donna sposata ha assunto il cognome del marito, deve essere fornita prova di tale cambiamento mediante l’annotazione del “Change of Name” sull’atto di nascita, ovvero mediante “Certificate of Change of name” apostillato dall’Autorità canadese competente e tradotto da traduttore certificato ATIO.
NOTA BENE: se si è cittadini naturalizzati canadesi ma nati in Italia, è possibile presentare INVECE l’atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano di nascita.
•Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana, secondo la normativa applicabile nel Paese di emissione (verificare quanto indicato sui siti web delle Sedi diplomatico-consolari italiane nel Paese di emissione).
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
In CANADA Il Certificato Penale canadese è rilasciato da Royal Canadian Mounted Police Headquarters in Ottawa:
- Il certificato da richiedere è il “Certified criminal record check with fingerprints”, che dovrà contenere la foto e le impronte digitali del richiedente (cliccare qui per ulteriori informazione e il modulo di richiesta)
- Tale documento dovrà essere apostillato da Global Affairs Canada. Apostille rilasciata dal Ministry of Public and Business Service Delivery dell’Ontario non è accettata.
- Il documento deve essere accompagnato da traduzione in Italiano da un traduttore canadese certificato (ATIO in Ontario): in questo caso, secondo procedura canadese, sarà necessario notarizzare (notarize) la traduzione e farvi apporre una nuova Apostille (il Certified Criminal Record Check with Fingerprints deve già essere apostillato a cura di Global Affairs Canada).
ATTENZIONE: il certificato penale canadese rilasciato dalla Royal Canadian Mounted Police è un documento federale e, in quanto tale, deve essere apostillato da Global Affairs Canada. L’Apostille rilasciata dal Ministry of Public and Business Service Delivery dell’Ontario non è accettata.
•Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
•Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza). Se il richiedente non è canadese occorre anche includere il permesso canadese di studio/lavoro o di residenza permanente.
•Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.
NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. L’Ufficio consolare verificherà quanto dichiarato.
•Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
– PLIDA della Società Dante Alighieri
– CertIt dell’Università Roma Tre
– CILS dell’Università per stranieri di Siena
– CELI dell’Università per stranieri di Perugia
– Ce.Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria
Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
Gli stranieri residenti nella circoscrizione consolare di questo Consolato Generale possono sostenere gli esami di certificazione della conoscenza della lingua italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto che è sede di esame per le certificazioni dell’Università per stranieri di Siena CILS (Certificazione Italiano come Lingua Straniera) dell’università per stranieri di Siena.
Gli esami si svolgono in due sessioni annuali (a giugno e a dicembre) secondo un calendario stabilito dall’Università per stranieri di Siena che è responsabile per l’elaborazione e la correzione delle prove. Il calendario e le informazioni sugli esami si possono trovare sul sito dell’Università di Siena: Esami CILS
Per sostenere gli esami presso l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto è necessario iscriversi almeno 40 giorni prima della data dell’esame e pagare la relativa tassa di iscrizione. Per le informazioni su calendario di esami e pagamento della tassa di iscrizione si prega di rivolgersi all’Istituto Italiano di Cultura di Toronto (tel. 416 – 921 3802).
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
– Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
– I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi per lungo soggiornante CE sono equiparati a quelli UE, ai fini linguistici, solo se rilasciati dolo il 09/12/2010. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
– Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il corso di studio dovrà essersi svolto in lingua italiana.
– I soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025.
PROCEDURA
FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA
Il richiedente residente all’estero dovrà accedere al portale di inoltro delle domande di cittadinanza del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) tramite l’identità digitale SPID o la carta d’identità elettronica CIE.
I richiedenti che non sono in possesso di tali strumenti dovranno effettuare la registrazione sul portale con il proprio indirizzo e-mail e attiva-re la verifica in due fattori (TOTP), che prevede l’installazione di un’app di autenticazione (come Google Authenticator o Microsoft Authenticator) direttamente sul proprio smartphone e la configurazione dell’account al suo interno.
La suddetta procedura va effettuata una sola volta, al primo accesso. Per tutti gli accessi successivi, sarà sufficiente aprire l’app di autenticazione e utilizzare il codice TOTP (generato automaticamente) per completare il login.
Il servizio di Help Desk del Ministero dell’Interno è disponibile per il supporto ai richiedenti la cittadinanza ed è raggiungibile tramite il link presente in tutte le pagine del portale.
Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.
Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.
Si dovranno dichiarare tutte gli indirizzi di residenza dal quattordicesimo anno di età e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.
Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.
FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.
In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potrà riutilizzare il pagamento già effettuato.
In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
- Documenti con errori
Si prega di controllare attentamente i documenti da caricare sul portale, in ogni loro dettaglio, per evitare discordanze nei dati anagrafici. Se, al momento della ricezione online dell’istanza (portale del Ministero dell’Interno), la documentazione è irregolare, incompleta, mancante di apostille e/o di traduzione (notarizzata e apostillata come richiesto dalle autorità canadesi), presenta evidenti errori e/o discrepanze nei dettagli anagrafici, l’Autorità consolare inviterà l’interessato a regolarizzarla fissando un termine per provvedere all’integrazione. Se l’interessato non provvederà nei termini richiesti, il Consolato può dichiarare la domanda inammissibile. Una nuova richiesta potrà essere sottoposta, ma tutti i costi dovranno essere pagati nuovamente (trattandosi di nuova e distinta domanda).
FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi.
Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente.
All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):
– Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
– Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.
È previsto il pagamento di una percezione, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.
Non è possibile richiedere il passaporto italiano il giorno del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE, al decreto di conferimento della cittadinanza e al verbale dell’avvenuto giuramento.
COSTI
•Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare tramite PagoPa, durante la compilazione della domanda, oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Solo per le domande presentate entro il 31 dicembre 2024: Imposta di bollo di 16 euro da versare tramite PagoPa all’Agenzia delle Entrate al momento della compilazione della domanda, oppure tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente della Banca d’Italia, con eventuali spese a carico del mittente. Codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501
•Articoli della tabella consolare da applicare, con relativi importi (sarà il Consolato ad indicare al richiedente quali tariffe consolari si applicheranno, di volta in volta):
-Autentica di firma sull’istanza: art. 24 della Tabella dei diritti Consolari
– Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 della Tabella dei diritti Consolari
– Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 della Tabella dei diritti Consolari
(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
– Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 della Tabella dei diritti Consolari
– Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A della Tabella dei diritti Consolari
– Percezione sul verbale di giuramento: art 8 della Tabella dei diritti Consolari
LINK UTILI
Trova il tuo Consolato:
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno:
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/italiani-all-estero/cittadinanza/