Dal 2 ottobre 2004 è in vigore il Regolamento 998/2003/CE relativo ai requisiti veterinari applicabili all’introduzione ed ai trasferimenti nel territorio dell’Unione Europea di animali domestici (cani, gatti e furetti) al seguito dei viaggiatori e senza fini commerciali. Secondo le disposizioni in vigore, per le introduzioni in provenienza da Paesi terzi, tra i quali il Canada, è necessario che ciascun animale domestico sia munito di certificato veterinario europeo il cui modello è stato approvato con Decisione della Commissione 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 e successive modifiche.
Come prevede il documento, gli animali domestici dovranno:
(a) essere identificabili tramite tatuaggio leggibile oppure microchip;
(b) essere vaccinati nei confronti della rabbia con vaccinazioni in corso di validità.
Per l’introduzione in Italia dal Canada degli animali da compagnia (o domestici) non è necessaria l’esecuzione dei trattamenti preventivi nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Per gli animali domestici in provenienza dal Canada, l’Allegato II, parte C del Regolamento 998/2003/CE prevede inoltre che la vaccinazione non debba essere accompagnata dall’analisi del sangue per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia. Nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa, in deroga a quanto precede è stata prevista (Decisione della Commissione 2004/301/CE del 30 marzo 2004) la possibilità dell’introduzione di animali muniti di certificato veterinario di formato diverso da quello in vigore, a condizione che il certificato veterinario attesti la sussistenza dei medesimi requisiti veterinari previsti dal Regolamento 998/2003/CE, sia stato rilasciato prima del 1 ottobre 2004 e sia tuttora in corso di validità.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero della Salute italiano.
È possibile portare al proprio seguito, in Italia, un massimo di 5 animali domestici, inclusi nel seguente elenco:
Uccelli (di piccola taglia, ad eccezione dei pappagalli), cani, gatti, pesci (di piccola dimensione), ranidi (rane comuni), rettili comuni, roditori (esclusi conigli e lepri), lacertidi (lucertole e ramarri) e testudinidi (tartarughe terrestri).
Gli animali al seguito potranno essere introdotti in Italia esclusivamente insieme al proprietario e solo se muniti del certificato attestante la buona salute dell’animale.
Per maggiori informazioni sulle modalità di viaggio con animali al seguito, consultare il sito web della Canadian Food Inspection Agency (il link si apre in una nuova scheda) e il link specifico per l’ingresso all’interno del territorio dell’Unione Europea.
A seguito del viaggiatore è ammessa l’introduzione in Italia di n. 2 pappagalli delle specie più grandi e n. 4 soggetti per le specie più piccole purché gli animali siano scortati da un certificate sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km. 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi.
Va ricordato che in Italia è obbligatorio utilizzare:
• Una museruola idonea, per i cani che passeggiano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico senza il guinzaglio;
• La museruola e il guinzaglio, per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (articolo 83 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria).