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Associazioni Italiane all’Estero

Al fine di verificare quali associazioni italiane siano pienamente attive e con l’obiettivo di valorizzare le loro concrete iniziative, è stato istituito un Registro delle Associazioni italiane all’estero.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 2 avente come oggetto “Associazioni italiane all’estero”, pubblicata dal Ministero Degli Affari Esteri il 9 ottobre 2013, a tale registro possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

– Avere tra i soci almeno 25 cittadini italiani qui residenti che risultino iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);

– Svolgere concrete attività che corrispondono alle finalità principali previste dal proprio Statuto e agli interessi della collettività e degli associati di cui è espressione.

Questo Ufficio consolare deve conseguentemente essere adeguatamente informato dalle Associazioni delle attività svolte ed avrà cura di valutarne, caso per caso, la concretezza e la rilevanza sul territorio.

Le associazioni interessate potranno inviare informazioni dettagliate a riguardo al seguente indirizzo di posta elettronica: toronto.consolato@esteri.it.

Si ricorda che i rappresentanti delle Associazioni concorrono all’elezione a suffragio indiretto dei 43 membri del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) in rappresentanza delle comunità italiane all’estero, i quali si aggiungono ai 20 membri di nomina governativa. Secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva del CGIE, Legge n. 368 del 6 novembre 1989, all’articolo 13 c.1:

“I membri [del CGIE di nomina non governativa] sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES [COMitati degli ITaliani all’EStero] regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dell’articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all’articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.”

Come specificato dall’art 7, c.1 del D.P.R. n. 329 del 14 settembre 1998, che regola la Legge n. 368 e integra l’art. 13 c.1 di suddetta Legge:

“Le associazioni i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell’Assemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la Rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni”.