Nel caso in cui si decida di stabilire la propria residenza in Italia ai fini del riconoscimento della cittadinanza, le autorità responsabili saranno i singoli Comuni italiani di residenza.
Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (la cui durata è stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1/1991 del Ministero dell’Interno. Non è possibile che l’interessato/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto; l’interessato/a deve essere presente sul territorio.
La richiesta di emissione del Certificato di “Mancata Rinuncia/Non Rinuncia” è effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all’interessato/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.
Non è possibile contattare direttamente l’Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poiché non si conosce l’evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilità.