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Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

ATTENZIONE!
Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato  cittadino italiano senza necessità di “dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza” solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni (sarà comunque necessario richiedere al Consolato la trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano competente):
  1. Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha, né può avere, nessun’altra cittadinanza per esempio iure soli (per nascita sul territorio del Paese straniero di residenza, come avviene in Canada), cittadinanza per opzione, ecc.
  2. Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana (esempio: un bambino nasce a Toronto ad agosto 2025 da un genitore canadese o italo-canadese e un genitore che ha solo la cittadinanza italiana)
  3. Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.

Se ricorre almeno una delle tre condizioni sopra elencate, consultare questa pagina.
Se non ricorre nemmeno una delle condizioni elencate da 1 a 3, il minore nato all’estero da genitori italiani potrà comunque acquistare la cittadinanza italiana con una dichiarazione di volontà dei genitori. Al riguardo, si leggano con attenzione le informazioni riportate di seguito.

ATTENZIONE!

La procedura di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza italiana tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

Ciò significa che, ad esempio, un genitore che abbia acquistato la cittadinanza italiana da un precedente matrimonio con cittadino italiano non può effettuare la dichiarazione di volontà affinché il figlio minore acquisti anch’egli la cittadinanza italiana, a meno che l’altro genitore non sia italiano per nascita. Allo stesso modo, non può presentare la dichiarazione di volontà il cittadino italiano che sia divenuto tale in quanto, all’epoca, figlio minore convivente con il genitore naturalizzato italiano.


Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette “automaticamente” la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

A) Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori, anche se ha altra cittadinanza, è cittadino italiano per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento da richiedere all’indirizzo email consgentoronto.minori@esteri.it.  

Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

B) Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 74/2025 ,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Le dichiarazioni dovranno essere rese di persona presso l’Ufficio consolare, davanti a personale consolare delegato alle funzioni di Stato Civile, previo appuntamento da richiedere all’indirizzo email consgentoronto.minori@esteri.it.

Occorrerà allegare all’email di richiesta anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.

Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 europer ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del minore richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia (l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana solo se ha un’altra cittadinanza).


Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita

L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).

Si specifica che:

  • Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza del minore convivente con genitore non italiano dalla nascita (iure communicatione) rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
  • Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
  • se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.