{"id":7360,"date":"2025-06-30T18:52:50","date_gmt":"2025-06-30T16:52:50","guid":{"rendered":"https:\/\/constoronto.esteri.it\/?page_id=7360"},"modified":"2026-03-04T17:37:15","modified_gmt":"2026-03-04T16:37:15","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/constoronto.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/","title":{"rendered":"Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<h5 style=\"text-align: center;\">ATTENZIONE!<\/h5>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Il minore <strong><u>nato all\u2019estero<\/u><\/strong>\u00a0da genitori italiani \u00e8 considerato<strong> \u00a0<\/strong>cittadino italiano senza necessit\u00e0 di &#8220;dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza&#8221;<span style=\"text-decoration: underline;\">\u00a0<\/span><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">solo\u00a0se<\/span>\u00a0<\/strong>ricorre <span style=\"text-decoration: underline;\">almeno una<\/span> delle seguenti condizioni (sar\u00e0 comunque necessario richiedere al Consolato la trascrizione dell&#8217;atto di nascita presso il Comune italiano competente):<\/h5>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><em>Alla data di nascita i<\/em><\/strong><strong><em>l minore pu\u00f2 ottenere\u00a0<u>esclusivamente<\/u> la cittadinanza italiana, cio\u00e8 non ha, n\u00e9 pu\u00f2 avere, nessun\u2019altra cittadinanza per esempio iure soli <\/em><\/strong><em>(per nascita sul territorio del Paese straniero di residenza, come avviene in Canada),<\/em><strong><em> cittadinanza per opzione, ecc.<\/em><\/strong><em><br \/>\n<\/em><\/li>\n<li><strong><em>Un ascendente <u>di primo o di secondo grado<\/u>\u00a0(genitori\/nonni)\u00a0<u>possiede<\/u>\u00a0(o possedeva al momento della morte),\u00a0<u>esclusivamente<\/u> la cittadinanza italiana <\/em><\/strong><em><em>(esempio: un bambino nasce a Toronto ad agosto 2025 da un genitore canadese o italo-canadese e un genitore che ha <span style=\"text-decoration: underline;\">solo<\/span> la cittadinanza italiana)<\/em><\/em><\/li>\n<li><strong><em>Il\u00a0<u>genitore<\/u>\u00a0cittadino italiano\u00a0<u>\u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi<\/u>\u00a0successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>prima della data di nascita del figlio\/a.<br \/>\n<\/em><\/strong><em><br \/>\n<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Se ricorre almeno una delle tre condizioni sopra elencate, consultare <a href=\"https:\/\/constoronto.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/atti-di-nascita\/\">questa pagina<\/a>.<\/h5>\n<h5>Se non ricorre nemmeno una delle condizioni elencate da 1 a 3, il minore nato all&#8217;estero da genitori italiani potr\u00e0 comunque acquistare la cittadinanza italiana con una dichiarazione di volont\u00e0 dei genitori. Al riguardo, si leggano con attenzione le informazioni riportate di seguito.<\/h5>\n<hr \/>\n<h5 style=\"text-align: center;\">ATTENZIONE!<\/h5>\n<p><strong>La procedura di acquisto della cittadinanza per &#8220;beneficio di legge&#8221; non \u00e8 ammessa<\/strong> <strong>per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza italiana tramite<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Naturalizzazione<\/strong>\u00a0(art. 9, Legge 91\/1992)<\/li>\n<li><strong>Acquisto per beneficio di legge<\/strong>\u00a0(art. 4, Legge 91\/1992)<\/li>\n<li><strong>Matrimonio<\/strong>\u00a0(art. 5, Legge 91\/1992 o art. 10, Legge 555\/1912)<\/li>\n<li><strong>Residenza da minorenni con genitore naturalizzato<\/strong>\u00a0(art. 14, Legge 91\/1992)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ci\u00f2 significa che, ad esempio, un genitore che abbia acquistato la cittadinanza italiana da un precedente matrimonio con cittadino italiano non pu\u00f2 effettuare la dichiarazione di volont\u00e0 affinch\u00e9 il figlio minore acquisti anch&#8217;egli la cittadinanza italiana, a meno che l&#8217;altro genitore non sia italiano per nascita. Allo stesso modo, non pu\u00f2 presentare la dichiarazione di volont\u00e0 il cittadino italiano che sia divenuto tale in quanto, all&#8217;epoca, figlio minore convivente con il genitore naturalizzato italiano.<\/p>\n<hr \/>\n<h5><a name=\"_Toc201249290\"><\/a><span style=\"color: #0000ff;\">Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)<\/span><\/h5>\n<p><strong>In due casi,<\/strong> previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong> da genitore cittadino che non trasmette &#8220;automaticamente&#8221; la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>1) Nel primo caso (<u>comma 1-bis, lettere a) e b) dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<p>1.1) Ai sensi della<strong> lettera a)<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori<\/strong>, anche se ha altra cittadinanza, <strong>\u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino italiano <u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992); <strong>e, inoltre<\/strong><\/li>\n<li><strong>entrambi<\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza\u00a0 per il minore e, inoltre<\/strong><\/li>\n<li>successivamente alla dichiarazione di volont\u00e0 di entrambi i genitori, <strong>il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>1.2) Ai sensi della <strong>lettera b)<\/strong>, <span style=\"color: #000000;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>per le istanze presentate al Consolato fino al 31 dicembre 2025<\/strong><\/span>:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori<\/strong>, anche se ha altra cittadinanza, <strong>\u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino italiano <u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992);<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza <span style=\"color: #ff0000;\">entro <span style=\"text-decoration: underline;\">un anno<\/span> dalla nascita<\/span><\/strong> (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio).<\/li>\n<li>In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita<\/li>\n<\/ul>\n<p>1.3) Ai sensi <strong>della lettera b)<\/strong> come modificata dal comma 513 dell&#8217;art. 1 della Legge di Bilancio 2026, <span style=\"color: #000000;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>per le istanze presentate al Consolato a partire dal 1 gennaio 2026<\/strong><\/span>:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori<\/strong>, anche se ha altra cittadinanza, <strong>\u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino italiano <u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992);<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza <span style=\"color: #ff0000;\">entro <span style=\"text-decoration: underline;\">tre anni<\/span> dalla nascita<\/span><\/strong><span style=\"color: #ff0000;\">\u00a0<\/span>(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio).<\/li>\n<li>In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento.<br \/>\n<\/strong>Per maggiori informazioni sulle modalit\u00e0 di richiesta appuntamento e sulle modalit\u00e0 di pagamento, <strong>leggere attentamente<\/strong> quanto riportato di seguito, alla voce &#8220;<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Modalit\u00e0 di prenotazione appuntamenti e pagamento<\/strong><\/span>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore<\/strong>. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>2)<\/strong> Il <strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 74\/2025 <\/u><\/strong>,cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita <\/u><\/strong><strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere <strong>riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025<\/strong> o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li><strong>la dichiarazione dei genitori o del tutore<\/strong> deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u><span style=\"color: #ff0000;\">entro il 31 maggio 2029<\/span> <\/u><\/strong>(termine prorogato con la Legge 28 febbraio 2026, n. 26, che ha convertito in legge il D.L.\u00a031 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi). Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento.<br \/>\n<\/strong>Per maggiori informazioni sulle modalit\u00e0 di richiesta appuntamento e sulle modalit\u00e0 di pagamento, <strong>leggere attentamente<\/strong> quanto riportato di seguito, alla voce &#8220;<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Modalit\u00e0 di prenotazione appuntamenti e pagamento<\/strong><\/span>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore<\/strong>. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<hr \/>\n<h5><span style=\"color: #0000ff;\">Modalit\u00e0 di prenotazione appuntamenti e pagamento<\/span><\/h5>\n<p>Le\u00a0<strong>dichiarazioni dovranno essere rese di persona presso l\u2019Ufficio consolare, davanti a personale consolare delegato alle funzioni di Stato Civile, previo appuntamento da richiedere all&#8217;indirizzo email <\/strong><a href=\"mailto:consgentoronto.minori@esteri.it\">consgentoronto.minori@esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 allegare all&#8217;email di richiesta anche <strong>documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e del figlio\/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel <a href=\"https:\/\/constoronto.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/ATTO-DI-NASCITA_COLORCODE_VERDE_-dichiarazione-volonta-NEW.pdf\">modulo di dichiarazione pertinente<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Per i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potr\u00e0 essere sostituito da una\u00a0<a href=\"https:\/\/constoronto.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/dichiarazione_sostitutiva_di_atto_di_atto_notorieta.pdf\">dichiarazione sostitutiva di certificazione<\/a>.<\/p>\n<p>Sono <strong>GRATUITE<\/strong> le <strong>dichiarazioni di volont\u00e0<\/strong> rese ai sensi del comma 1-bis lettera b) dell&#8217;art. 4 della Legge 91\/1992 <strong>per le istanze presentate al Consolato a partire dal 1 gennaio 2026<\/strong> (<strong>casi indicati al<\/strong> <strong>punto 1.3<\/strong> in questa pagina).<\/p>\n<p>Sono <strong>GRATUITE<\/strong> anche le <strong>dichiarazioni di volont\u00e0<\/strong> rese a seguito di <strong>istanze presentate a partire dal 1 gennaio 2026<\/strong> per i <strong>casi descritti al punto 2 <\/strong>di questa pagina (figli di almeno un cittadino italiano per nascita che erano ancora minorenni al 24 maggio 2025, con dichiarazione resa entro il 31 maggio 2026).<\/p>\n<p><strong>In tutti gli altri casi <\/strong>(qui descritti ai punti 1.1; 1.2), in base all\u2019articolo 9-bis della legge n. 91\/1992, si applica il <strong><u>pagamento del contributo<\/u><\/strong>\u00a0a favore del Ministero dell\u2019Interno di\u00a0<strong>250 euro<\/strong>,\u00a0<strong>per ciascun minorenne<\/strong>, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:<\/p>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I. Cittadinanza\u201d<br \/>\n<strong>Nome della Banca:<\/strong>\u00a0Poste Italiane S.p.A.<br \/>\n<strong>Codice IBAN:<\/strong>\u00a0IT54D0760103200000000809020<br \/>\n<strong>Causale del versamento:<\/strong> Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91\/1992 e nome e cognome del minore richiedente<br \/>\n<strong>Codice BIC\/SWIFT di Poste Italiane:<\/strong>\u00a0 BPPIITRRXXX\u00a0<strong>(per bonifici esteri)<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/strong><\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia (l&#8217;interessato pu\u00f2 rinunciare alla cittadinanza italiana solo se ha un&#8217;altra cittadinanza).<\/p>\n<hr \/>\n<h5><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" name=\"_Toc201249291\"><\/a>Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita<\/span><\/h5>\n<p>L\u2019articolo 14 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito dalla legge n. 74\/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalit\u00e0,\u00a0<strong>il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere\u00a0legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi<\/strong>\u00a0<strong>al momento dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore<\/strong>\u00a0(se il figlio ha et\u00e0 inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).<\/p>\n<p>Si specifica che:<\/p>\n<ul>\n<li>Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza del minore convivente con genitore non italiano dalla nascita (<em>iure communicatione)<\/em> rientri, per le modalit\u00e0 di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 (ovvero, domanda \u2013 amministrativa o giudiziale \u2013 presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicher\u00e0 la disciplina precedente.<\/li>\n<li>Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza <em>iure communicatione<\/em> \u00e8 stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, \u00e8 necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.<\/li>\n<li>se\u00a0<strong>l\u2019acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025<\/strong>, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore.\u00a0<strong>In questo caso, la competenza dell\u2019accertamento dell\u2019acquisto della cittadinanza da parte del minore sar\u00e0 di competenza del Comune italiano di residenza.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ATTENZIONE! 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