- Certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
- Introduzione in Italia di animali domestici
- Riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati all'estero da professori italiani
- Rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero da parte di cittadini italiani temporaneamente in Canada (Beneficiari e procedure)
Certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
Per ottenere i certificati del casellario giudiziale si prega di consultare le seguenti pagine sul sito del Ministero della Giustizia dove sono disponibili anche i moduli:
Introduzione in Italia di animali domestici
Dal 2 ottobre 2004 è in vigore il Regolamento 998/2003/CE relativo ai requisiti veterinari applicabili all'introduzione ed ai trasferimenti nel territorio dell'Unione Europea di animali domestici (cani, gatti e furetti) al seguito dei viaggiatori e senza fini commerciali. Secondo le disposizioni in vigore, per le introduzioni in provenienza da Paesi terzi, tra i quali il Canada, è necessario che ciascun animale domestico sia munito di certificato veterinario europeo il cui modello è stato approvato con Decisione della Commissione 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 e successive modifiche (si veda il relativo modello).
Come prevede il documento, gli animali domestici dovranno:
(a) essere identificabili tramite tatuaggio leggibile oppure microchip;
(b) essere vaccinati nei confronti della rabbia con vaccinazioni in corso di validità.
Per l'introduzione in Italia dal Canada degli animali da compagnia (o domestici) non è necessaria l’esecuzione dei trattamenti preventivi nei confronti delle zecche e dell'echinococco.
Per gli animali domestici in provenienza dal Canada, l'Allegato II, parte C del Regolamento 998/2003/CE prevede inoltre che la vaccinazione non debba essere accompagnata dall'analisi del sangue per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia. Nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa, in deroga a quanto precede è stata prevista (Decisione della Commissione 2004/301/CE del 30 marzo 2004) la possibilità dell'introduzione di animali muniti di certificato veterinario di formato diverso da quello in vigore, a condizione che il certificato veterinario attesti la sussistenza dei medesimi requisiti veterinari previsti dal Regolamento 998/2003/CE, sia stato rilasciato prima del 1 ottobre 2004 e sia tuttora in corso di validità.
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito del Ministero della Salute italiano.
È possibile portare al proprio seguito, in Italia, un massimo di 5 animali domestici, inclusi nel seguente elenco:
Uccelli (di piccola taglia, ad eccezione dei pappagalli), cani, gatti, pesci (di piccola dimensione), ranidi (rane comuni), rettili comuni, roditori (esclusi conigli e lepri), lacertidi (lucertole e ramarri) e testutinidi (tartarughe terrestri).
Gli animali al seguito potranno essere introdotti in Italia esclusivamente insieme al proprietario e solo se muniti del certificato attestante la buona salute dell'animale.
Tale certificato,NON deve essere legalizzato da questo Consolato e' sufficiente la firma del Veterinaio della Provincia di Residenza, invece deve essere legalizzato presso il Ministry of Agriculture &Food, Office of The veterinary Inspector General (Canadian food Ispection Agency), 145 Renfrew drive unit 160 – Markham, Ontario L3R 9R6, tel 905-513-2850, aperto dal lunedi al venerdi dale ore 13 a.m. alle ore 15.30 p.m.
A seguito del viaggiatore è ammessa l'introduzione in Italia di n. 2 pappagalli delle specie più grandi e n. 4 soggetti per le specie più piccole purché gli animali siano scortati da un certificate sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km. 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi.
Va ricordato che in Italia è obbligatorio utilizzare:
• Una museruola idonea, per i cani che passeggiano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico senza il guinzaglio;
• La museruola e il guinzaglio, per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (articolo 83 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria).
Riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati all'estero da professori italiani
I professori di ruolo che intendono procedere al riconoscimento dei servizi prestati all'estero per la ricostruzione della carriera devono attenersi alle indicazioni e modalità di valutazione contenute nella tabella redatta ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980 e dell'art. 7 della legge n. 28 del 21.2.1980.
La procedura prevede la presentazione di un'istanza diretta al MIUR che successivamente interpellerà questo Consolato Generale per i periodi di attività accademica e/o di ricerca svolti negli istituti e/o nelle Università con sede nelle Province e/o territori rientranti nella giurisdizione territoriale di questo Consolato Generale.
Il Consolato provvederà a comunicare al MIUR l'esito delle suddette verifiche che nella maggior parte dei casi si limitano alla certificazione dell'autenticità della documentazione inviata, fornita per il tramite del MIUR dai diretti interessati ai quali si chiede altresì di inviare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ove possibile il Consolato potrà anche dichiarare, sempre direttamente al MIUR, la corrispondenza dell'attività svolta in Canada a quelle elencate nella suddetta tabella ex art. 103 del D.P.R. 382/80.
Qualora si rendessero necessari ulteriori approfondimenti in materia si prega di rivolgersi direttamente a:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio I
Fax 06-97726098, email: miur-dgus@miur.it, tel. 06 97727537