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Cittadinanza

La materia della cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.

La cittadinanza italiana si trasmette principalmente “iure sanguinis”, dunque essendo nati da genitori italiani, ma è anche possibile acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano.
Vi sono anche altre forme di riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che possono dimostrare la loro discendenza da un avo italiano. Per maggiori informazioni, cliccare sulla voce di menu di interesse.

Riconoscimento Cittadinanza per discendenza

Acquisto Cittadinanza per matrimonio

Riacquisto della cittadinanza italiana 

AVVISO

A partire dal 1 gennaio 2018, tutti i certificati di stato civile (nascita, matrimonio e morte), come tutti gli altri atti in lingua straniera, devono essere prodotti a questo Ufficio muniti di traduzione integrale in lingua italiana. Per informazioni sulle traduzioni, cliccare qui

Cliccare qui per scaricare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992).

Attenzione: il figlio minore/neonato nato da genitore (uno o entrambi) attualmente in possesso della cittadinanza italiana è cittadino italiano. Pertanto, il genitore non deve presentare in favore del minore/neonato una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ma dovrà solamente procedere all’invio della richiesta di trascrizione dell’atto di nascita a questo Consolato Generale, secondo le modalità indicate qui.

Per approfondimenti sulla legislazione relativa alla cittadinanza italiana cliccare qui